Nei giorni scorsi a Bari, nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato per il contrasto ai reati contro il patrimonio, i poliziotti della Volante hanno proceduto al deferimento in stato di libertà di un uomo, per le ipotesi di reato di ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.Il predetto alla guida di una Toyota Aygo, mentre percorreva il Lungomare IX Maggio, avvedutosi del sopraggiungere della volante, aumentava improvvisamente la velocità e tentava di dileguarsi, attirando l’attenzione dei poliziotti che lo hanno raggiunto e hanno proceduto al controllo.L’attività ha consentito ai poliziotti di rinvenire, nella disponibilità del predetto, diversi monili in oro e in argento, tra cui una fede di color oro e argento con un brillantino, riportante la scritta “Santina 24-4-99/2024”, presumibile provento di un furto in abitazione consumato nella stessa serata nel comune di Rutigliano (BA), oltre ad attrezzi ed oggetti atti allo scasso o al travisamento (forbici in metallo, guanti da lavoro, mascherine e cappelli). Grazie anche all’attività di collaborazione dei Carabinieri, intervenuti per il furto in abitazione consumato a Rutigliano, è stato possibile ricostruire celermente la provenienza dei monili, che il legittimo proprietario ha riconosciuto inequivocabilmente e puntualmente, soprattutto attraverso la fede riportante la scritta “Santina 24-4-99/2024”.Avvertenza sulla presunzione di innocenzaSi ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che gli elementi sin qui acquisiti hanno natura provvisoria. La contestazione si fonda su elementi indiziari che non costituiscono in alcun modo accertamento di responsabilità.La persona sottoposta alle indagini non può essere indicata come colpevole fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, come stabilito dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione e dagli artt. 115-bis c.p.p. e 2 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188. Essa ha diritto di formulare le proprie difese e di chiedere il riesame della misura nelle sedi competenti.Occorre inoltre tenere distinti i diversi piani dell’ipotesi investigativa, della contestazione e dell’accertamento definitivo della responsabilità solo quest’ultimo, eventuale e successivo, potrà affermare la colpevolezza.Si rammenta, ai sensi dell’art. 114 c.p.p. e dell’art. 5 del d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, che non è consentita la riproduzione del testo dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. Questo Ufficio confida nella collaborazione degli organi di informazione affinché la notizia sia diffusa con il linguaggio sobrio e non colpevolista imposto dalla legge, senza l’impiego di denominazioni o espressioni lesive della presunzione di innocenza e senza diffusione di immagini di persone sottoposte a restrizione della libertà.
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