La Cassazione annulla la sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Firenze, a carico di un cittadino kosovaro, arrestato nel porto di Bari per numerosi reati contro il patrimonio.
Lo potremmo chiamare Giuseppe Di Noi, come il protagonista del film-denuncia di Nanni Loy, il cittadino kosovaro che fu tratto in arresto nel mese di agosto 2024, nel porto di Bari, appena rientrato in Italia con moglie e figli a seguito, in esecuzione di una sentenza definitiva del Tribunale di Firenze!
Come per il personaggio del film, l’imputato kosovaro ha dovuto sopportare la peripezia dei trasferimenti giudiziari, che da Bari l’hanno visto tradurre nel carcere di Foggia e in quello di Agrigento.
La Corte di Cassazione, accogliendo a Marzo 2025 il ricorso fondato sulla “Richiesta di rescissione del giudicato” (art.629 bis c.p.p.), presentato dal nuovo difensore del condannato Avv. Gianfranco Rotondo, ha ritenuto che B.H. (sono le vere iniziali dell’imputato) non fosse a conoscenza del processo a suo carico e che, quindi, fosse stato “giudicato in assenza”.
La legge italiana dispone che l’imputato debba sempre essere posto nelle condizioni di difendersi dall’accusa, nei termini previsti. Qualora dimostri di non essere stato messo debitamente a conoscenza del capo d’imputazione, ha facoltà di richiedere la revoca del provvedimento entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso.
La Suprema Corte, sposando le tesi difensive, ha ritenuto non correttamente esperita la citazione in giudizio dell’imputato, per reati contro il patrimonio, il quale non poté partecipare al processo pur essendo assistito da un difensore e sussistendo la difesa tecnica.
Abbiamo chiesto al difensore Avv. Rotondo (penalista e cassazionista) di commentare, in punto di diritto, la vicenda nel merito del vizio procedurale che ha, di fatto, impedito al suo assistito di esercitare legittimamente la propria difesa:
” Il mio assistito in attesa del giudizio di Cassazione, la quale ha correttamente annullato la sentenza seppur per mero vizio processuale, ha sofferto ingiusta detenzione venendo anche, nelle more, espulso con un volo di Stato. Attendiamo le motivazioni e la documentazione relativa per valutare l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti e per assumere ogni idonea iniziativa a sua tutela “.
Per mera somiglianza temporale, il frettoloso allontanamento dell’imputato dai nostri confini richiama alla memoria la controversa cacciata dall’Italia di Usāma al-Maṣrī Nağīm (il cittadino libico conosciuto come Almasri, accusato dalla Corte Penale Internazionale di abbietti crimini internazionali) avvenuta il 21 gennaio 2025 che, però, aveva ben altri capi pendenti a suo carico.
In entrambi i casi, pur se di diversa natura, c’è stato un ‘pasticcio’ che, in gergo giuridico, si chiama “Irritualità”.
Questo episodio suggerisce che, se “La legge è uguale per tutti”, essa deve esserlo anche nell’ineccepibilità dello sviluppo procedurale di un istituto grave, come è l’arresto giudiziario di una persona.
Soprattutto, la forma deve essere rispettata in modo incontestabile da chi esercita un potere così opprimente, quale è la limitazione della libertà.
Solo dopo che si saranno espletati irreprensibilmente i passaggi dettati dalla normativa, l’imputato si sottoporrà al ‘giusto processo’, il quale assicurerà l’accertamento della verità processuale, la cui attinenza alla verità morale decreterà l’esatta attribuzione aggettivale al processo giudiziario. Che sia giusto, appunto.
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